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La Provincia di Ascoli esempio per la lotta contro gli OGM

La Provincia di Ascoli Piceno è stata dichiarata "Area omogenea libera da coltivazioni OGM”, tenuto conto della normativa regionale in vigore, delle attività in essere, degli studi di settore, adottando la Delibera del Consiglio Provinciale n.130 del 26/11/2004.

L'assessorato provinciale è per la qualità, le produzioni tipiche, i vini e i cibi espressione della cultura materiale del territorio, quei vini e cibi che fanno grande il nome dell'Italia e della Marche nel mondo, per questo si è pensato alla dichiarazione della Provincia come territorio OGM free, un'azione forte, un gesto concreto per consolidare l'alleanza tra quei movimenti di cittadini e consumatori che vedono negli OGM un rischio per il nostro ambiente e per le identità locali. Ulteriore passaggio sarà quello verso la garanzia delle semine sicura dagli OGM in collaborazione con la Regione Marche , il Corpo Forestale, la Repressione Frodi e l'Istituto Zooprofilattico di Fermo e le organizzazioni di categoria che aderiranno.

•  Cosa sono gli OGM

•  I Rischi

•  Normativa Comunitaria

•  Normativa Nazionale

•  Normativa Regionale

 

Cosa sono gli OGM

Gli O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati) sono il risultato della ricerca effettuata prevalentemente negli Stati Uniti d'America per il miglioramento delle rese e la resistenza ai parassiti indotta nei vegetali. La ricerca è stata effettuata in prevalenza dalle grandi multinazionali (Agrevo, Monsanto, Novartis, BASF, Zeneca DuPont, Mycogen) operanti nel settore chimico - farmaceutico, oltre che in quello agricolo. Frequentemente tali multinazionali possiedono, inoltre, anche delle affiliate Società di biotecnologie e Società sementiere.

In Europa la loro coltivazione è stata molto limitata. Il solo paese dove vengono coltivate varietà di mais geneticamente modificate su superfici di un certo rilievo (tra i 20.000 ed i 30.000 ha .) è la Spagna. In Francia sono stati coltivati circa 3.000 Ha di Mais transgenico, ma con nota del 11 Dicembre 1998, il Consiglio di Stato ha deciso di sottoporre il Dossier sui vegetali transgenici alla Corte di Giustizia Europea. La Gran Bretagna si trova attualmente in posizione di attesa, anche se esistono già molti progetti avviati sugli O.G.M.. In Austria un referendum popolare ha bocciato la sperimentazione e l'importazione di O.G.M. In Svizzera un analogo referendum popolare ha invece sancito, col 66% dei voti favorevoli, la sperimentazione e l'impiego di O.G.M. In Belgio l'opinione pubblica è nettamente contraria e gli agricoltori sono preoccupati che le nuove varietà provochino un aumento delle rese ed una diminuzione dei prezzi.

Le specie particolarmente interessate dall'attività di modificazione genetica (tali modificazioni prendono il nome di eventi) sono:

- Mais (Zea mas),
- Soia (Glicine max),
- Colza (Brassica napus),
- Barbabietola da zucchero (Beta vulgaris),
- Pomodoro (Lycopersicon esculentum)
- Tabacco (Nicotiana tabacum),
- Patata (Solanum tuberosum).
La sperimentazione però ha interessato anche altre coltivazioni.

I rischi

Le problematiche poste dall'utilizzo di Organismi Geneticamente Modificati nella coltivazione di specie vegetali ai fini della produzione agricola, risultano complesse ed in parte inedite. Infatti, se da un lato sono evidenti i risultati positivi in termini di resistenza a determinate fitopatie e in termini di produttività per l'aumento delle rese, d'altra parte esistono notevoli incertezze in merito ai rischi possibili nel medio e lungo periodo; in particolare per l'impatto sulla biodiversità vegetale ed animale.

Le piante geneticamente modificate, quali ad esempio il Mais Bt (selezionato inserendo nel mais alcune proteine della sequenza del DNA del Bacillus thuringensis) per la resistenza alla Piralide, sono ormai coltivate da anni negli Stati Uniti d'America, il loro uso alimentare risulta ormai consolidato negli stessi Stati Uniti, laddove è stata sancita la sostanziale equivalenza alimentare delle piante geneticamente modificate con le piante "classiche", seppure non siano noti gli effetti a lungo termine sull'organismo umano. Inoltre, alcune strutture di ricerca e sperimentazione evidenziano le possibili conseguenze di carattere ambientale connesse con l'utilizzo di Organismi Geneticamente Modificati, tra le quali: il trasferimento della tolleranza ad altre specie vegetali sessualmente compatibili, l'acquisizione di un comportamento infestante, il potenziale impatto sulle correnti rotazioni colturali ed infine la possibilità di causare danni ad organismi non - bersaglio.

Si segnala anche che le sperimentazioni di tecnologie genetiche effettuate in ambienti confinati non forniscono dati sufficienti a porre completamente al riparo dai rischi, in quanto i geni inseriti sono mobili nell'ambiente, come risulta da diverse ricerche condotte specificamente su questa problematica sia in Europa sia negli Stati Uniti d'America.

La questione degli OGM è strettamente correlata a tematiche più vaste:

•  sicurezza alimentare;

•  valorizzazione dei sistemi agrari;

•  germoplasma autoctono;

•  paesaggio e tematiche ambientali.

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Normativa Comunitaria

La normativa di riferimento sugli Organismi geneticamente modificati deriva da direttive e regolamenti comunitari e, più precisamente:

  • Direttiva 90/220/C.E.E., recepita dal Decreto Legislativo n. 92 del 3 Marzo 1993 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 78 del 3 Aprile 1993), relativa all'emissione deliberata nell'ambiente degli Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.),
  • Direttiva 90/219/C.E.E. recepita dal Decreto Legislativo n. 91 del 3 Marzo 1993 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 78 del 3 Aprile 1993) relativa all'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati,
  • Regolamento C.E. n. 258/97 (G.U.C.E. n. L.433 del 14 Febbraio 1997) relativo ai novel food per la commercializzazione di nuovi alimenti ed in particolare quelli derivanti da biotecnologie,
  • Regolamenti C.E.E. relativi all'etichettatura: Regolamento n. 1139/98 (G.U.C.E. n. L.73 del 26 Maggio 1998),
  • Regolamento n. 49/2000 (G.U.C.E. n. L.13 del 10 Gennaio 2000) e Regolamento n. 50/2000 (G.U.C.E. n. L.15 del 10 Gennaio 2000). Il Regolamento C.E. n. 1139/98 stabilisce l'obbligo dell'etichettatura sui prodotti agroalimentari fabbricati utilizzando il mais e la soia geneticamente modificati, il Regolamento C.E. n. 49/2000 stabilisce la soglia dell'1% per l'etichettatura dei prodotti contenenti mais e soia geneticamente modificati, il Regolamento C.E. n. 50/2000 stabilisce l'obbligo dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari fabbricati utilizzando aromi provenienti da Organismi Geneticamente Modificati.

In particolare la Direttiva C.E .E. n. 220/90, che risulta quella tuttora valida come normativa europea di riferimento, è suddivisa in 4 parti:

  • la parte A): riguarda gli scopi, l'individuazione dell'autorità competente, la terminologia e le definizioni di O.G.M., emissione deliberata, immissione in commercio, prodotto, notifica e notificante;
  • la parte B): riguarda l'emissione deliberata nell'ambiente degli O.G.M., i soggetti obbligati alla notifica, le informazioni relative all'emissione, la relazione conclusiva;
  • la parte C): riguarda l'immissione in commercio degli O.G.M. e le informazioni supplementari rispetto alla parte B;
  • la parte D): riguarda la riservatezza delle informazioni, le funzioni ispettive e le sanzioni.

Normativa nazionale

La legislazione italiana di riferimento (Decreti Legislativi n. 91/93 e n. 92/93) individuano nel Ministero della Sanità l'autorità competente in materia di Organismi geneticamente Modificati. Presso il Ministero della Sanità medesimo sono state nominate rispettivamente:
a) La Commissione Interministeriale di Coordinamento per quanto riguarda l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 91/93;
b) La Commissione Interministeriale per le Biotecnologie per quanto riguarda l'emissione deliberata degli O.G.M. nell'ambiente. A scopo di ricerca. Il decreto Legislativo n. 92/93 regolamenta anche l'immissione sul mercato di prodotti contenenti O.G.M.
Va posto rilievo sulla cosiddetta clausola di salvaguardia, prevista dall'art. 16 del Decreto Legislativo 92/93, la quale stabilisce che il Ministro della Sanità o il Ministro dell'Ambiente possono disporre di limitare o impedire provvisoriamente l'uso e/o la vendita di prodotti che siano ritenuti pericolosi per la salute umana o per l'ambiente.

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Normativa Regionale

“NON MODIFICHIAMO LA NATURA , salvaguardiamo i prodotti agricoli senza contaminarli con organismi geneticamente modificati (OGM)”: questo lo slogan della Regione Marche.

Agli agricoltori marchigiani si vuol garantire di mantenere inalterati i loro campi e le loro coltivazioni; è una scelta di libertà e l'applicazione del principio di precauzione.

La coltivazione degli OGM andrebbe effettuata in un territorio dove non si arrechi danni agli altri agricoltori, che esistono da sempre con le loro produzioni tradizionali, di qualità e biologiche; nella Regione Marche non ci sono queste condizioni.

Ecco perché il Consiglio regionale ha approvato la L.R. n. 5 del 3 marzo 2004 concernente” Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche di qualità e biologiche”; con questa legge la Regione valorizza le risorse genetiche e la specificità ed originalità delle produzioni agricole e agroalimentari del proprio territorio, al fine di assicurare un elevato livello di tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, nonché della qualità dei prodotti e degli interessi dei consumatori.

Al fine di tutelare i prodotti agricoli e zootecnici, in particolare quelli di qualità regolamentata, non è quindi consentita la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM sull'intero territorio regionale ; la Giunta regionale è chiamata a disciplinare le modalità per la distruzione di eventuali colture impiantate difformemente da quanto previsto dalla citata legge regionale, nonché le modalità dei controlli relativi alla presenza di OGM nelle sementi.

E' prevista inoltre l'esclusione dai finanziamenti e dai marchi di qualità delle aziende ed industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, coadiuvanti, additivi o ingredienti. L'esclusione riguarda anche le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da piante geneticamente modificate.

La Regione ha costituito il “Nucleo operativo per la prevenzione e l'intervento in materia di Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.)” ed ha predisposto il “Piano complessivo delle attività necessarie per la prevenzione e l'intervento di contrasto in materia di Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.)” che risulta in corso di attuazione per consentire semine di mais e soia sicure, verificando cioè prima se la semente risulta inquinata da OGM . I campioni di granella vengono prelevati dal Corpo Forestale dello Stato mentre l'attività di controllo analitico viene effettuata dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche (Laboratori di Fermo e Perugia); per evitare duplicazioni di controlli è stata attivata una fattiva collaborazione con il MIPAF che provvede a fornire l'elenco delle analisi effettuate a livello statale presso i depositi e gli stoccaggi delle sementi (il MIPAF ha attivato un programma di campionamento fino al 20% dei lotti di semente di mais e soia destinati ad essere commercializzati).

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Provincia di Ascoli Piceno

 

AIAB
Associazione Italiana per
l'Agricoltura Biologica